Il Tar Veneto, Venezia, con la sentenza n. 1560/ 2024 interviene – in relazione ad un appalto per la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti) in tema di indicazione degli oneri della manodopera (questione particolarmente sentita anche con il nuovo codice), adempimento, questo, ritenuto obbligatorio anche nel caso di subappalto delle attività correlate. La stazione appaltante evidenziava, nel proprio provvedimento di esclusione – oggetto dell’impugnazione – che l’impresa, in relazione alle attività date in subappalto “con riferimento ai costi della manodopera, risulta(va) essere carente di uno degli elementi essenziali” e che “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non” era . . .
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