Con la decisione n. 14518 del 23/05/2024 la Cassazione ha affermato che gli immobili adibiti a infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, accatastate in cat. D/7, sono soggette all’imposta se non classificate nell’apposita categoria F/7.
Si ricorda che la categoria fittizia F/7 è stata istituita dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 18/E del 2017 e riguarda le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, come i tralicci telefonici e le centrali di telecomunicazione, che con le modifiche introdotte dall’art. 12 comma 2 del d.lgs. n. 33/2016 non sono più considerati . . .
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