La Corte dei Conti, sezione regionale Sardegna, è stata interpellata da un comune su diversi quesiti inerenti la possibilità di rimborsare la spese di viaggio al personale utilizzato a scavalco d’eccedenza (art. 1, comma 557, legge. 311/2004) e relative modalità applicative e di calcolo.
La sezione, con la delibera n. 41/2024/PAR del 20 maggio 2024, ha dichiarato l’inammissibilità oggettiva dei quesiti per non attinenza alla materia della contabilità pubblica.
Tuttavia, i magistrati contabili hanno evidenziato che:
- il rapporto di lavoro con il personale autorizzato da altro ente locale non differisce da qualsiasi altro lavoro a tempo . . .
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