Dalla sentenza del TAR Lombardia-Milano, sezione III, 30 aprile 2024, n. 1314, si può trarre l’indicazione secondo la quale la previsione della valutazione dei titoli di servizio in modo riproporzionato per il regime a tempo parziale, pur in sé legittima (corrispondente al criterio generale di riproporzionamento degli istituti economici e giuridici) e, di norma, neutra, può, di fatto, risultare discriminatoria e, quindi, in violazione delle norme sulla parità di genere (d.lgs.198/2006).
Si può, infatti, verificare una discriminazione indiretta riscontrando, in primo luogo, i risvolti effettivi della clausola del bando sui partecipanti alla selezione.
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