La mancata indicazione nella domanda di concorso del titolo di preferenza (a parità di punteggio) non è ostativa alla sua valutazione, quando il candidato lo presenti nei tempi stabili dall’amministrazione (ad esempio, entro quindici giorni dal superamento della prova orale).
Ciò anche quando il bando prescriva la loro indicazione nella domanda.
Vale in principio generale secondo il quale i titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del d.p.r. 487/1994 sono valutabili, sebbene non dichiarati, ma comunque posseduti all’atto della domanda di partecipazione ed esibiti nei termini previsti dal bando, in caso di superamento delle prove selettive . . .
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