Con la sentenza n. 28663 del 16/10/2023 la Cassazione ribadisce il proprio orientamento secondo cui le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani (nella fattispecie produttive di imballaggi secondari e terziari) sono comunque soggette al pagamento della quota fissa della TARI (nella fattispecie TARI 2017).
La Suprema Corte richiama il proprio recente orientamento secondo cui “in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l'esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia . . .
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