Il fatto che il Presidente della commissione di concorso sia il diretto dirigente (anche da decenni) di un candidato e che entrambi frequentino la stessa mensa aziendale non integra cause di incompatibilità e doveri di astensione.
Infatti, come consolidato in giurisprudenza, la conoscenza personale e l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono, per ciò solo, motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (ex . . .
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