Con la pronuncia n. 9913 del 13/4/2023 la Cassazione ha affermato che sono tassabili ai fini Tarsu le aree destinate a parcheggio e a viabilità interna, respingendo il ricorso presentato da una sala ricevimenti che riteneva non tassabile l’area destinata a parcheggio in quanto non produttiva di rifiuti urbani, mentre per la viabilità interna invocava l’esonero per il rapporto di pertinenzialità delle stesse con i locali tassabili.
Nel merito la Cassazione evidenzia che la particolare destinazione delle aree ad attività recettizia ovvero a parcheggio oppure alla viabilità interna o ad altre attività risulta del tutto inconferente . . .
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