In tema di tassa rifiuti, nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria.
Lo ha chiarito la Cassazione con la pronuncia n. 5695 del 23/2/2023, riguardante la TARSU ma estensibile alla TARI in virtù dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile alla TARI gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi . . .
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