La costituzione di una convivenza anagrafica può essere disposta d’ufficio dall’ufficiale d’anagrafe quando, a seguito degli accertamenti, risulti concretamente esistente una situazione di fatto riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 223/1989.
L’ufficiale d’anagrafe, infatti, è tenuto a garantire la corretta tenuta dell’Anagrafe della popolazione residente, registrando le situazioni di fatto rilevanti ai fini anagrafici. La convivenza anagrafica costituisce, pertanto, un effetto della coabitazione caratterizzata dalle finalità previste dalla normativa, al pari delle altre situazioni che devono essere rappresentate nell’anagrafe.
Particolare rilievo assume l’art. 6, comma 2 . . .
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