Con l’ordinanza n. 18176 del 5 giugno 2026 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un Comune, confermando un principio di grande interesse per gli enti locali: il credito IVA realmente esistente non può essere disconosciuto per la tardività della dichiarazione integrativa quando il contribuente sia in grado di dimostrarne la certezza e la spettanza.
La vicenda trae origine da una cartella di pagamento di oltre 459.000,00 euro emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato . . .
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