L’art. 119, comma 11, del Dlgs. n. 36/2023 prevede che, al ricorrere di specifiche condizioni, la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite. L’obbligo opera in tre distinte ipotesi: quando il subcontraente è una micro o piccola impresa; in caso di inadempimento dell’appaltatore; ovvero su richiesta del subcontraente, purché la natura del contratto lo consenta. Si tratta di presupposti alternativi e non cumulativi, come ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Supporto Giuridico, con il quesito n. 3538 del 23 giugno 2025, precisando che . . .
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