La decurtazione del fondo permane finchè c’è la possibilità di riassorbimento del personale

La Corte dei Conti, sezione regionale Marche, con la deliberazione n. 162/2026/PAR del 16 giugno 2026, ha affermato che la temporanea riduzione del fondo delle risorse decentrate prevista dall’art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001, conseguente all’esternalizzazione di un servizio comunale e al correlato trasferimento del personale ad una società partecipata, debba permanere finché risultino congelati i posti correlati al servizio esternalizzato e permanga la possibilità di successivo riassorbimento del personale, non assumendo autonomo rilievo, ai fini del ripristino delle risorse decurtate, la cessazione dal servizio di singole unità trasferite alla società partecipata . . .

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