Una questione sulla quale spesso ci si interroga è se i rappresentanti di lista, lavoratori dipendenti, abbiano diritto al riposo compensativo. Vediamo qui di seguito le norme che regolano il tema.
In particolare il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, all’art. 119 prevede che:
“1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici . . .
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