La modifica della composizione della commissione di concorso non costituisce un nuovo organo

Sul sito della giustizia amministrativa è stata messa in evidenza la sentenza del Tribunale di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sezione giurisdizionale, 13 marzo 2026, n. 170, con la seguente sintesi:

“Al variare (per qualsiasi ragione) di uno, o più, o eventualmente anche tutti, dei componenti di una commissione di concorso, non si verifica mai un fenomeno (novativo) di avvicendamento tra organi diversi, bensì sempre un fenomeno di prosecuzione dell’attività della stessa commissione, sebbene diversamente composta in tutto o in parte. La commissione, quale organo collegiale, conserva infatti la propria identità soggettiva nonostante il mutamento dei commissari, configurandosi . . .

Enti Locali News è il nuovo strumento di informazione dedicato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 

SEI UN NUOVO CLIENTE?

Per continuare a consultarlo

Registrati

Sei già abbonato?

Accedi per visualizzare i contenuti