La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 25 marzo 2026, n. 7142, ha affermato che (come da orientamento consolidato, cfr. Corte di Cassazione n. 9304/2017 e, da ultimo, n. 989/2024) in tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del pubblico dipendente il ripristino dell’obbligo contributivo previsto dalla contrattazione (art. 50, comma 8, CCNL comparto Funzioni locali del 23 febbraio 2026) solo in caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena si deve interpretare estensivamente nel senso che il lavoratore sospeso dal servizio in via cautelare ha diritto . . .
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