Per la legittimità degli incarichi esterni è necessario accertare l’impossibilità di utilizzare personale interno

La Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 9/2026/SVG del 29 gennaio 2026 (esame dell’atto di conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale, ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, per lo svolgimento delle attività specialistiche di collaborazione nell’ambito delle istruttorie delle pratiche edilizie a supporto dell’Unità sismica del comune), ha riscontrato l’assenza del requisito dell’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno.

In merito, con precedente delibera n. 135/2024, è stato chiarito che: “per principio generale dell’ordinamento, le Pubbliche Amministrazioni devono far fronte alle ordinarie . . .

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