La prova orale deve essere differita per documentate ragioni di salute del candidato

Il TAR Lazio-Roma, sezione IV-ter, con la sentenza 23 febbraio 2026, n. 3388, ha dichiarato l’illegittimità della clausola del bando di concorso che, in relazione alla prova orale, preveda: “l’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l’esclusione dal concorso”.

Il Collegio l’ha giudicata irragionevole, non proporzionata ed in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella misura in cui frappone un indebito ostacolo all’espletamento della prova orale del concorso, anche laddove l’impossibilità di . . .

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