La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione n. 13/2026, definisce il perimetro della discrezionalità tecnica spettante ai Responsabili dei servizi nelle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui.
Secondo il Collegio, il discrimine tra mantenimento e stralcio di un residuo attivo si sposta dal piano formale della “fondatezza giuridica” (titolo perfezionato) a quello sostanziale della “effettiva capacità di ottenere il pagamento”. Il mantenimento di una posta attiva non può, dunque, fondarsi solo sull’esigibilità in astratto: per garantire la veridicità del risultato di amministrazione, il Responsabile deve attestare un’esigibilità in . . .
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