La “riserva di umanità” non può essere pretermessa nei pubblici concorsi

Il TAR Lazio-Roma, sezione III-bis, nella sentenza 2 febbraio 2026, n. 1895, ha evidenziato quanto segue:

  • nelle procedure concorsuali non automatizzate l’indicazione di un requisito/titolo in una parte erronea del modulo di domanda non preclude, di per sé, la valutazione dello stesso;
  • secondo la giurisprudenza, la dichiarazione resa, al di là del nomen e della forma utilizzata, qualora sia completa dei requisiti di validità (ed efficacia) richiesti dalla normativa, impone all’amministrazione la relativa considerazione e valutazione, non potendo quest’ultima omettere il rilievo dei titoli comunque allegati . . .

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