La recente sentenza del Tar Campania, Napoli n. 8510/2025 si sofferma sulla “proroga” del contratto ed in particolare sulla c.d. proroga come prevista nel pregresso codice all’articolo 106, comma 11 a mente del quale “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi . . .
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