Una modifica normativa del 2020 ha introdotto una differenziazione relativa alla durata della carta di identità rilasciata ai cittadini extracomunitari, iscritti in anagrafe in quanto richiedenti protezione internazionale. In particolare è stata prevista una durata triennale, anziché quella ordinaria.
Molti operatori successivamente si sono posti il dubbio se tale modifica potesse essere estesa anche a tutti gli altri cittadini extracomunitari, in base alla durata temporanea del titolo di soggiorno.
L’art. 5-bis, comma quarto, del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, prevede a riguardo:
“Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle . . .
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