Il licenziamento disciplinare è irrogabile dopo la cessazione del rapporto di lavoro solo per le fattispecie tipizzate dalla legge e dal CCNL

Il TAR Abruzzo-L’Aquila, sezione I, nella sentenza 25 novembre 2025, n. 523, ha esaminato la disposizione recata dal comma 9 dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, il quale – dopo aver ribadito che la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare – consente eccezionalmente di licenziare il dipendente cessato dal servizio quando per “l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni che considerano il licenziamento un fatto produttivo di effetti anche dopo l’estinzione del rapporto di lavoro.

Ha ritenuto che la citata norma, in quanto eccezionale . . .

Enti Locali News è il nuovo strumento di informazione dedicato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 

SEI UN NUOVO CLIENTE?

Per continuare a consultarlo

Registrati

Sei già abbonato?

Accedi per visualizzare i contenuti