La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 4 novembre 2025, n. 29094, ha espresso il seguente principio di diritto:
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l’esistenza, anche continuativa, di leciti rapporti personali extralavorativi tra un dipendente ed un superiore non ha alcun rilievo né sul piano della legittimità degli atti gestori, né sul piano della valutazione delle condotte degli interessati, salvo che nel caso di selezioni di diritto privato comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l’attribuzione di incarichi di rilievo, come quello di posizione organizzativa, ipotesi rispetto alle quali la P.A. è tenuta ad assicurare l . . .
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