La nozione di triennio precedente varia a seconda del requisito da considerare/valutare

La recente sentenza del Tar Umbria, sez. I di Perugia, n. 766/2025 fornisce un prezioso chiarimento, ai RUP, circa il necessario distinguo sui requisiti posseduti “nell’ultimo triennio” con riferimento alla data di pubblicazione del bando.

La presenza di clausole ambigue

La prima, ovvia, precisazione riguarda il caso in cui nel disciplinare o più in generale, nell’ambito della legge di gara siano presenti delle clausole con “margini di opinabilità”. In questa situazione, ricorda il giudice,  l’interpretazione di queste clausole “deve essere improntata al principio eurounitario della massima partecipazione (cfr. art. 3 del d.lgs. n . . .

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