Quando il bando di concorso prevede un determinato metodo di calcolo del punteggio complessivo (ad esempio: somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte + punteggio della prova orale) la commissione non può discostarsi da tale letterale disposizione ed applicare un criterio diverso, a prescindere dal fatto che l’attuale testo del d.p.r. 487/1994 (come novellato dal d.lgs. 82/2023) non prescriva più in tal senso.
Infatti, il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell . . .
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