La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 16 luglio 2025, n. 19609, ha ribadito che:
“In tema di rapporto di impiego dei segretari comunali e provinciali, ai fini dell’applicazione della regola – ex art. 41, comma 5, del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 – del c.d. ‘riallineamento’ della retribuzione di posizione del segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell’ente, si deve tener conto dell’importo minimo, di cui al comma 3, della . . .
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