La composizione dei fondi per spese potenziali è regolata dall'art. 167, c. 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che le economie di bilancio derivanti dagli stanziamenti del programma "Altri fondi" della missione "Fondi e accantonamenti" confluiscano nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio. Lo stesso comma specifica: "Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo."
Anche la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto si è espressa sull'argomento con la deliberazione n . . .
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