Il Tar Sardegna, con la recente sentenza n. 432/2025 precisa che il RUP non può duplicare il soccorso istruttorio già attivato e se l’operatore, debitamente escusso (secondo quanto previsto nell’articolo 101 del codice) non fornisce i chiarimenti e/o – come nel caso di specie -, la documentazione richiesta (nel caso di specie a comprova dei requisiti tecnici) nei termini assegnati (sempre che questi siano congrui) deve essere escluso dalla procedura. Previsione analoga, infatti, si legge anche nel bando tipo dell’ANAC n. 1/2023 ed in modo identico nella sua versione, oggi in consultazione, adeguata alle modifiche apportate . . .
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