Un comune con più di 10.000 abitanti, con un tetto di spesa per lavoro flessibile di oltre 15.000 Euro (ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010) sul quale grava anche l’onere per personale alle dirette dipendenze degli organi amministrativi (art. 90 del TUEL) ha evidenziato alla Corte dei Conti, sezione regionale Campania, che l’esiguità di tale capacità di spesa per rapporti di lavoro flessibile, insieme ad una notevole diminuzione dei dipendenti di ruolo, rende totalmente impraticabile attivare qualsiasi assunzione a tempo determinato o incrementi delle unità summenzionate che risultino utili per . . .
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