I permessi brevi non possono superare la metà dell’orario teorico giornaliero

Di seguito riportiamo il testo del parere del 13 maggio 2025 (prot. entrata n. 6369 del 7 aprile 2025) reso dall’ARAN all’Agenzia Piemonte Lavoro:

“Oggetto: Quesito applicazione art. 42 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 – ‘Permessi brevi’.

In relazione al quesito in oggetto, fermo restando la possibilità di cumulo delle ore di permesso breve di cui all’art. 42 del CCNL del 16 novembre 2022 con i permessi per visite e terapie così come sancito dall’art. 44, comma 3, lett. a) del medesimo CCNL, si conferma che, ai fini della fruizione massima di ore . . .

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