Lo scorrimento delle graduatorie di concorso dirigenziale riservato agli interni non gode di preferenza rispetto all’indizione di nuovo concorso o scorrimento di altra graduatoria di concorso pubblico

Il TAR Lazio-Roma, sezione II, nella sentenza 24 febbraio 2025, n. 3979, ha evidenziato che lo scorrimento delle graduatorie formate in esito ai concorsi riservati agli “interni” (nella fattispecie, per l’accesso alla qualifica dirigenziale di secondo livello, ex art- 28, comma 1-ter, del d.lgs. 165/2001) non gode del beneficio generale di preferenza rispetto all’indizione di nuovo concorso e, pertanto, legittimamente l’amministrazione, in presenza anche di una ulteriore graduatoria di pubblico concorso, attinge da quest’ultima.

Il caso ha riguardato gli atti adottati da Roma Capitale per il reclutamento, previsto . . .

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