In una controversia di diritto privato (datore di lavoro ANAS S.p.A.) la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 4 febbraio 2025, n. 2618, ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato al dipendente in congedo parentale (ex art. 32 del d.lgs. 151/2001) che aveva svolto (durante il periodo di assenza) attività lavorativa di compravendita di autovetture, in conflitto con le finalità per le quali era stato concesso il congedo.
È stato rilevato che in questa fattispecie, a prescindere dalla previsioni del CCNL, la sanzione espulsiva è, comunque, legittima, in quanto si configura un’ipotesi di . . .
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