I RUP devono attentamente distinguere tra affidamento diretto e procedura negoziata in relazione all’applicabilità (o meno) della rotazione.
Ciò è quanto si deve desumere dalla recente sentenza del Tar Lombardia, Milano, sez. I n. 28/2025 in cui viene in rilievo – con conseguente censura di illegittimità – l’applicazione del criterio di rotazione a danno della pregressa affidataria esclusa dalla partecipazione ad una procedura negoziata preceduta dal previo avviso a manifestare interesse aperto a chiunque volesse partecipare.
Il giudice, con un chiarimento quindi ufficiale, ha precisato che nel caso di avviso a manifestare interesse “aperto” alla partecipazione di ogni . . .
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