Con il vigente regime assunzionale dei comuni non si può configurare come finanziariamente “neutra” la mobilità per interscambio

Il Comune di Bari ha interpellato la sezione regionale Puglia della Corte dei Conti per sapere se si possa ritenere finanziariamente “neutra” la spesa conseguente ad una mobilità per interscambio ovvero se, in base alle regole dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 (convertito in legge 58/2019) e del decreto attuativo del 17 marzo 2020, la neutralità finanziaria possa ritenersi conseguita ove la spesa complessiva del personale dipendente sia comunque complessivamente rispettosa del valore soglia.

L’ente istante precisa anche che: “la neutralità finanziaria si conseguirebbe anche nel rispetto del costo complessivo non determinandosi un . . .

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