L’ANAC, con la delibera n. 490 del 23 ottobre 2024, reperibile a questo link https://www.anticorruzione.it/en/-/delibera-n.-490-del-23-ottobre-2024, ha rilevato che non può essere nominato Responsabile dell’Area tecnica di un comune, il professionista che, nel periodo antecedente all’attribuzione di tale incarico dirigenziale, abbia svolto attività ed incarichi a favore della stessa area.
Nel caso di specie, l’architetto aveva svolto a favore di un comune calabrese attività relative a prestazioni tecnico-professionali . . .
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