Il dipendente in aspettativa per motivi di salute non deve produrre altri certificati medici e non incorre in violazioni disciplinari

Il dipendente al quale sia stato concessa la possibilità di assentarsi per ulteriori diciotto mesi (in casi particolarmente gravi) una volta superato il periodo di comporto (art. 48, commi 1 e 3, del CCNL 16 novembre 2022) non è tenuto a presentare ulteriori certificati di malattia, a giustificazione dell’assenza.

Infatti, mentre durante il periodo di comporto, nonostante l’assenza dal lavoro, continua a maturare l‘anzianità di servizio e il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione, diversamente avviene nel caso dell’aspettativa dove, per espressa previsione contrattuale, si interrompe la maturazione dell’anzianità e non è retribuita.

Durante il periodo di . . .

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