Nelle procedure per progressioni verticali “in deroga” (art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 e art. 13, comma 6, CCNL 16 novembre 2022) – fattibili sino al 31 dicembre 2025 (prescindendo dal titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno) e previa adozione di apposito regolamento – l’amministrazione ha discrezionalità nello stabilire, nel regolamento/bando, il peso/punteggio da assegnare ai vari elementi (esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; titolo di studio; competenze professionali, certificate o acquisite sulla base di percorsi formativi o contesti lavorativi).
Quindi, il candidato non può lamentarsi della . . .
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