La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26824, ha ribadito che il partecipante al pubblico concorso risultante idoneo (non vincitore) in graduatoria non vanta un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria.
Lo scorrimento rimane una scelta discrezionale dell’amministrazione e neppure l’indizione di nuovi concorsi surroga la volontà di coprire i nuovi posti resisi vacanti mediante l’utilizzo della graduatoria.
La costante giurisprudenza riconosce al concorrente idoneo, non vincitore, il diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria soltanto qualora ciò sia previsto dal bando di concorso o, in alternativa, dopo che la pubblica amministrazione . . .
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