Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza del 17 luglio 2024, ha rammentato che il lavoratore è tutelato tutte le volte in cui si allontani dall’azienda e vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa dovuta a pause, riposi e permessi; ciò sul presupposto dell’identità ontologica delle tipologie di sospensione lavorativa indicate e della non configurabilità di un vuoto di tutela ogni volta in cui, per fruire di diritti connessi alla esecuzione della prestazione lavorativa, il lavoratore si allontani dalla sede aziendale.
In tema di infortunio in itinere, la tutela assicurativa copre i sinistri . . .
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