La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la delibera n. 17/SEZAUT/2024/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali”.
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