La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 31 luglio 2024, n. 21440, ribadisce che:
- il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma assistenziale (conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore) ed è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono;
- il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell’orario;
- pertanto, la fruizione del pasto, ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto, è prevista nell’ambito di un intervallo non lavorato;
- dunque . . .
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