L’utilizzo di personale a “scavalco d’eccedenza” é possibile solo tra enti locali

La Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, nella delibera n. 110/2024/PAR del 28 agosto 2024, ha evidenziato che l’utilizzo di dipendenti a tempo pieno da parte di altra amministrazione (art. 1, comma 557, legge 311/2004, c.d. “scavalco d’eccedenza”), previa autorizzazione di quella di appartenenza, si può realizzare solo tra gli enti locali espressamente citati dalla norma (comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, consorzi tra enti locali, comunità montane, unioni di comuni); pertanto, è escluso presso altre tipologie di pubbliche amministrazioni quali le amministrazioni statali e/o gli enti pubblici non economici (nonostante siano . . .

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