Il differimento della prova di efficienza fisica per motivi di salute

Il TAR Lazio-Roma, sezione II, con la sentenza 22 agosto 2024, n. 15921, ha accolto il ricorso di una candidata di concorso avverso il diniego di Roma Capitale alla sua seconda istanza (la prima accolta) di differimento della prova di efficienza fisica (mera idoneità) – in un concorso per Istruttore di polizia locale – per comprovati motivi di salute.

Il Collegio ha evidenziato che la scelta dell’amministrazione di negare il differimento della prova di efficienza fisica per motivi di salute del singolo candidato disvela un evidente eccesso di potere ogniqualvolta:

- il differimento richiesto sia oggettivamente compatibile con i tempi di . . .

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