Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 21 maggio 2024, n. 4489, in riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato che, in base all’art. 9, comma 6, del d.l. 90/2014 (convertito in legge 114/2014), i compensi professionali spettanti agli avvocati pubblici dipendenti in eccedenza rispetto allo stanziamento di bilancio (comunque, non superiore a quello del 2013) non possono essere liquidati in annualità successive.
La citata norma prevede che “In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma . . .
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