La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 15 maggio 2024, n. 13491, ha precisato che, in assenza di una specifica previsione della contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l’onere di informare il lavoratore dell’imminente scadenza del periodo di comporto per malattia (anche al fine di permettergli, eventualmente, di esercitare la facoltà di richiedere la trasformazione in altro istituto che giustifichi l’assenza) con conseguente legittimità del licenziamento irrogato.
Diversamente, nel caso in cui la contrattazione collettiva imponga al datore di lavoro l’onere di preavviso al lavoratore sulla scadenza del comporto, in presenza di inadempimento . . .
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