Con la pronuncia n. 10876 del 23/04/2024 la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020 conv. L. 104/2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti, in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.
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