Il danno erariale per illegittima fruizione del congedo straordinario per assistere un famigliare disabile

L’illegittima fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 per assistere un famigliare gravemente disabile, in assenza della prescritta convivenza e dell’effettiva e continuativa prestazione dell’attività assistenziale (fattispecie che esula dall’assenteismo fraudolento di cui all’art. 55-ter del d.lgs. 165/2001 che sussiste solo nelle sole ipotesi tipizzate dalla norma) è fonte di danno erariale.

Il dipendente, conseguentemente, deve rifondere all’ente datore di lavoro il danno patrimoniale, costituito dagli emolumenti percepiti, senza giusta causa e dunque inutiliter , in relazione ai giorni di . . .

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