Il Tar Toscana, con la recente sentenza del 9 aprile 2024 n. 389 si sofferma – in seguito ad una specifica censura sulla inadeguatezza della base d’asta – sul corretto comportamento della stazione appaltante (e segnatamente del RUP) circa la previsione degli oneri della manodopera.
La vicenda
Nel caso di specie il ricorrente, in relazione ad un appalto per l''affidamento del servizio di videosorveglianza, sorveglianza armata e antincendio, coordinamento allarmi e intervento con pattuglia, impugna “il disciplinare di gara, il capitolato, lo schema di contratto e tutti gli atti di gara, ivi inclusi i chiarimenti pubblicati nelle more . . .
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