La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 4 marzo 2024, n. 5746, ha ricordato che:
- la retribuzione di risultato è, comunque, una componente della retribuzione complessiva del lavoratore, con la conseguenza che la posizione della quale quest’ultimo è titolare in materia deve essere qualificata, in termini generali, come di diritto soggettivo;
- la retribuzione di risultato ha natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall’amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell’attribuzione delle responsabilità, nell’assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento (cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro, 12 maggio . . .
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